Nei giorni scorsi Punto Informatico ha pubblicato una lettera di Roberto Scano (presidente di IWA Italy) che risponde alle critiche alla normativa apparse sullo stesso sito qualche giorno prima e spiega che i ritardi della Pubblica Amministrazione sull'accessibilità web vanno ricercati altrove.
Leggendo nelle risposte all'articolo di Scano si possono estrapolare le risposte che "smontano" le 5 obiezioni di Spallino (un ringraziamento a Roberto Mancin per aver riportato il testo):
- la legge non contiene una norma che dica espressamente che i siti delle
pubbliche amministrazioni devono essere accessibili;
Questo non è corretto, ovvero lo è parzialmente. Il riferimento è il DM 8 luglio 2005 (ovvero il decreto di cui all'art. 11 della legge 4/2004, specificatamente all'art. 2 dove indica quali sono i servizi da rendere accessibili (quindi senza relegare al solo contratto il vincolo di applicazione). Per i destinatari di tale norma, è l'art. 3 della 4/2004 a dire che le PA ne sono soggette; - sono i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, dice la legge,
che devono prevedere il rispetto dei ventidue requisiti tecnici, così che
un'amministrazione che realizza un sito internamente non è costretta a
realizzare un sito accessibile;
Questa è una disinformazione che gira da anni, e che ha aiutato ad avere il 97% delle PA centrali non a norma. Si parla di "costrizione", e non si ricorda che oltre alla 4/2004 vi è il codice della P.A. digitale che impone l'applicazione dell'accessibilità alle PA (e pure l'usabilità). Poi vi è la 67/2006... Il punto è che nessun cittadino agisce contro le PA inadempienti... ma questo non significa che non vi siano gli strumenti per farlo; - la sanzione della nullità assoluta del contratto è talmente spropositata
rispetto alla violazione da essere inapplicabile. Di più, la legge non dice
cosa succede nel caso in cui, pur firmato, il contratto non sia rispettato e
il sito inaccessibile, rimettendo il tutto alla buona volontà delle
amministrazioni;
Anche questo non è corretto. Se il contratto è nullo, è nullo. I dirigenti che - anche in buona fede - liquidano una fornitura il cui contratto non è a norma possono rischiare sanzioni disciplinari (e non solo); - per individuare i soggetti tenuti all'applicazione delle legge, si è scelta
la via - pessima - da un lato di rifarsi alla nozione di pubblica
amministrazione contenuta nel Testo Unico del Pubblico Impiego (complessa per
la sua parte) e, dall'altro, di elencare alla rinfusa i soggetti di cui al
primo comma dell'articolo 3, senza alcuna organicità. Dubito molto che gli
estensori della disposizioni si rendessero conto di cosa stavano parlando;
Gli estensori di quell'articolo sono gli avvocati del CNIPA... se non lo sanno loro :-) - la legge è a costo zero. Il che significa che reperire i soldi per la sua
attuazione è compito dei diretti interessati. Che poi questo avvenga, come
qualcuno ha suggerito, con dei risparmi (come diminuire il numero delle pagine
pubblicate, affermazione che non vale la pena commentare), piuttosto che in
altro modo, sono problemi loro.
Basta leggere gli atti allegati alla presentazione della legge per capire che l'accessibilità deve essere a costo zero perchè all'interno del processo di sviluppo normale per i servizi Web.
